LA C.D. PATENTE A PUNTI NELL’EDILIZIA: PRIME CONSIDERAZIONI DI UN AVVOCATO PENALISTA

La c.d. patente a punti nell’edilizia: prime considerazioni di un avvocato penalista.

Nonostante le richieste di proroga pervenute al Ministero del Lavoro da più parti, dal primo ottobre 2024 sono applicabili le disposizioni introdotte dal D.Lvo 19/24, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che ha modificato il D.Lvo 81/2008 (Testo unico sulla salute e sul del lavoro) introducendo la patente a punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.

Difatti, con la pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024, si completa il quadro normativo ed il sistema è pronto a fare il suo debutto.

A grandi linee, la novella è nota quantomeno ai soggetti coinvolti dalle nuove disposizioni: in buona sostanza – e semplificando all’osso – per le imprese ed i lavoratori autonomi (nazionali, comunitari e non) che operano nei c.d. cantieri temporanei o mobili, è introdotto un sistema a punti analogo a quello previsto in materia di circolazione stradale.

Salvo che per le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III, il possesso della patente diviene requisito imprescindibile per poter svolgere l’attività lavorativa nei cantieri; si parte da un punteggio iniziale di 30 crediti ed è consentito di operare sino a quando sulla patente sono presenti 15 o più crediti.

Il D.Lvo 19/24 individua poi alcune prescrizioni di cui al D.Lvo 81/08 (incartate in un allegato al decreto) la cui violazione comporta la decurtazione di un determinato numero  di crediti, in misura proporzionale alla gravità dell’obbligo trasgredito; con lo stesso criterio si stabilisce poi che gli infortuni o le malattie professionali accaduti ai lavoratori a seguito di violazione delle norme sulla salute e sicurezza  comportino una perdita di crediti in misura ponderata agli esiti lesivi derivanti dagli stessi (sino ad un massimo di 15 punti), mentre in caso di decesso è prevista una sanzione di 20 punti.

Il titolare della patente può incrementare il numero dei crediti e recuperare quelli perduti ponendo in essere azioni (tassativamente individuate dal decreto) che migliorino gli standard di sicurezza.

Tratteggiata brevemente la cornice del contesto, Lo scopo del presente contributo è quello di fornire, con approccio trasversale, una prima visione dei possibili punti di contatto tra questa novella ed il diritto penale.

Con una lettura superficiale si potrebbe concludere che le nuove disposizioni nulla rilevano per il penalista poiché non sono introdotte nuove fattispecie di reato.

Vero: ma se si cerca tra le righe si nota come, in verità, gli spunti non manchino.

Prendiamo in esame la fase della richiesta di rilascio della patente.

Il Decreto legislativo prima, ed il regolamento del Ministero poi, specificano che la patente è rilasciata previa autocertificazione del possesso di determinati requisiti, da effettuarsi a norma degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Ecco dunque che una falsa attestazione, oltre a comportare la revoca della patente stessa, verrebbe a rilevare come falso in virtù del disposto dell’art. 76 DPR 445/2000.

Concentriamoci ora sui fatti che comportano la detrazione di crediti…

Il decreto sancisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, laddove riguardanti una di quelle condotte di cui all’allegato al D.Lvo 19/2024.

Si legge poi che sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, divenute definitive.

Occorre subito precisare come buona parte di quei fatti che determinano la perdita di punteggio siano puniti anche a titolo contravvenzionale e come per buona parte di quelle contravvenzioni sia applicabile il particolare meccanismo di estinzione introdotto dagli artt. 19 ss. D.Lvo 758/1994, che costituisce condizione di procedibilità dell’azione penale.

Il sistema prevede quindi che l’organo di vigilanza – ravvisata la sussistenza della violazione già in fase ispettiva o durante le indagini preliminari – impartisca al contravventore le apposite prescrizioni fissando il termine per adempiere e successivamente, constatato che la violazione sia stata eliminata secondo le modalità imposte, ammetta il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa; il pagamento di tale sanzione estingue il reato.

La conseguenza che trae il penalista è che in tutti i casi in cui si perfezioni la procedura appena descritta non si potrà provvedere alla decurtazione di crediti dalla patente, non venendo ad esistere uno di quei provvedimenti definitivi (sentenza passata in giudicato ovvero ordinanza ingiunzione definitiva) sopra descritti.  

… e sui presupposti ed il procedimento di sospensione cautelare della patente.

Già: perché proprio come accade per la patente di guida, anche quella qui esaminata è sospendibile in via cautelare, in caso di morte o di infortuni, per un periodo non superiore a 12 mesi, determinato tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della violazione in materia di sicurezza e delle eventuali recidive.

L’articolo di riferimento è il numero 3 del regolamento emanato con il già citato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132/2024, che credo (e spero) susciterà un bel dibattito e che vale dunque la pena riportare per esteso: 
 

Presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare

                    di sospensione della patente

  1. Il provvedimento cautelare di sospensione  di  cui  all’articolo

27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e’ adottato

dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

  2. Se nei cantieri di cui all’articolo 27,  comma  1,  del  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  si  verificano  infortuni  da  cui

deriva la morte di uno o piu’  lavoratori  imputabile  al  datore  di

lavoro, al  suo  delegato  ai  sensi  dell’articolo  16  del  decreto

legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  ovvero  al  dirigente  di  cui

all’articolo 2, comma 1, lett. d),  del  medesimo  decreto  9  aprile

2008,  n.  81,  almeno  a  titolo  di  colpa  grave,  l’adozione  del

provvedimento di cui al comma  1  e’  obbligatoria,  fatta  salva  la

diversa   valutazione   dell’Ispettorato   adeguatamente    motivata.

L’accertamento  degli   elementi   oggettivi   e   soggettivi   della

fattispecie finalizzato all’adozione  del  provvedimento  di  cui  al

comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di  cui  all’articolo

2700 del codice civile, dei verbali  redatti  da  pubblici  ufficiali

intervenuti  sul   luogo   e   nelle   immediatezze   del   sinistro,

nell’esercizio delle proprie funzioni.

  3. Nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilita’  permanente  di

uno o piu’ lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di

essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi  soggetti  di

cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave,  la  sospensione  puo’

essere  adottata  se  le  esigenze  cautelari  non  sono  soddisfatte

mediante  il  provvedimento  di  cui  all’articolo  14  del   decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all’articolo  321  del  codice  di

procedura penale.

  4.  La  durata  della  sospensione  della  patente,  comunque   non

superiore a 12 mesi, e’  determinata  tenendo  conto  della  gravita’

degli infortuni nonche’ della gravita’ della violazione in materia di

salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

  5. In caso di adozione del provvedimento di sospensione  cautelare,

l’Ispettorato  nazionale  del  lavoro  provvede  alla  verifica   del

ripristino delle condizioni di  sicurezza  dell’attivita’  lavorativa

presso il cantiere ove si e’ verificata la violazione.

  6. L’INAIL mette  a  disposizione  dell’Ispettorato  nazionale  del

lavoro, in cooperazione applicativa,  ogni  informazione  concernente

gli eventi infortunistici.

I punti di rilievo (e di criticità) sui quali spero che si possa aprire un proficuo confronto sono molteplici:

  1. L’adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria nel caso di evento morte (quindi di fatto siamo in presenza non di un provvedimento cautelare ma di una sanzione anticipata) salvo diversa valutazione dell’ispettorato del lavoro (fumosa è, almeno per chi scrive, la formulazione della riserva di applicabilità, non essendo specificati i criteri da prendere in considerazione);
  2. Si legge che l’accertamento degli   elementi   oggettivi   e   soggettivi   della fattispecie finalizzato all’adozione del provvedimento di sospensione tiene conto dei verbali di P.G. redatti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro. Quid se l’accesso degli organi di controllo non è immediato ovvero, data la necessità di approfondire le indagini e determinare le cause dell’infortunio, quei verbali non contengono elementi sufficienti per pervenire ad una ricostruzione dei fatti e conseguente attribuzione di responsabilità?
  3. La sospensione presuppone l’accertamento – almeno – della colpa grave del presunto responsabile dell’evento. Ci si chiede come un simile e complesso processo di inquadramento sui fatti e circa l’elemento psicologico possa essere effettuato sulla base di riscontri parziali (i verbali redatti sul luogo e nell’immediatezza del sinistro) e se sia opportuno che una tale valutazione, anche tenuto conto delle conseguenze derivanti dall’adozione della sospensione, venga demandata all’Ispettorato del lavoro e non ad un organo giurisdizionale, con tutte le garanzie del caso;
  4. Se l’adozione del provvedimento cautelare è, per così dire, obbligatoria nei casi di evento morte, diversa è la situazione per l’evento infortunio. La misura in parola– si legge – potrà essere applicata in caso di “inabilità permanente […] suscettibile di essere accertata immediatamente […] se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’art. 14 D.Lvo 9 aprile 2008 n. 81 o all’art. 321 del codice di procedura penale”. Valgono i medesimi dubbi sopra richiamati, ma stavolta rapportati alla possibilità di accertare immediatamente la ricorrenza di una invalidità permanente, peraltro da parte di personale (gli organi di controllo) che non ha competenze mediche. Ma il vero punto di frizione del sistema e la porta d’ingresso per il penalista sta nella parte finale del testo che si è sopra sottolineato. Le considerazioni sulle anomalie di tale meccanismo, almeno quelle immediatamente percepibili ad una prima lettura ed in attesa dell’auspicato confronto, sono immediatamente percepibili. In buona sostanza si dice che se le esigenze cautelari (quali non è dato sapere) non sono soddisfatte mediante la sospensione disciplinata dall’art 14 Testo unico sicurezza né mediante l’istituto del sequestro preventivo a norma del codice penale, allora si potrà provvedere con l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione della patente. Premesso che il sottoscritto, per evidenti suoi limiti, non comprende appieno i motivi per cui la sospensione dell’attività di cui all’art 14 non possa essere sufficiente  a soddisfare le invocate esigenze cautelari e in cosa differisca, di fatto, dalla sospensione cautelare della patente, ci si domanda quando – in concreto – potrà trovare effettiva applicazione tale ultimo strumento se nemmeno quello ben più invasivo del sequestro preventivo (che, lo si ricorda, potrebbe avere ad oggetto anche l’intero compendio aziendale con nomina di un amministratore giudiziario) è stato in grado di garantire il soddisfacimento delle esigenze cautelari?.

A chi, poi, spetterà decidere che lo strumento di cui all’art. 321 c.p.p. non sia “adeguato” a soddisfare le esigenze di cautela?

Il tema rimane aperto, almeno per ora ed in attesa delle prime applicazioni in concreto della novella.

Avv. Claudio Natali, Foro di Modena.