COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
La vittima di un reato può pensare che il processo penale serva soltanto ad accertare la responsabilità dell’autore del fatto.
Il procedimento penale, tuttavia, può rappresentare anche uno strumento per ottenere il risarcimento dei danni subiti, dato che la persona offesa dal reato o il danneggiato possono partecipare al processo mediante la costituzione di parte civile, assumendo un ruolo attivo e chiedendo che il giudice si pronunci anche sulle conseguenze risarcitorie derivanti dal reato.
Non si tratta però di una scelta automatica. Ogni vicenda presenta caratteristiche proprie e richiede una valutazione che tenga conto degli interessi coinvolti, delle prospettive del procedimento e degli obiettivi concretamente perseguibili.
COS’ E’ LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
La costituzione di parte civile è l’atto con il quale il soggetto danneggiato da un reato esercita la propria pretesa risarcitoria all’interno del processo penale.
Attraverso questo strumento la vittima non si limita ad assistere allo svolgimento del procedimento, ma partecipa al processo per tutelare i propri interessi e chiedere il ristoro dei danni subiti.
La costituzione di parte civile consente quindi di affiancare all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato anche la domanda di risarcimento del danno derivante dal reato, senza la necessità di dar inizio ad un autonomo giudizio civile.
La persona offesa deve presentare l’atto di costituzione all’udienza preliminare o, se questa manca, entro la prima udienza predibattimentale.
QUALI DANNI POSSONO ESSERE RICHIESTI
Il risarcimento può riguardare diverse tipologie di danno.
Tra le più frequenti rientrano:
– i danni patrimoniali quali le perdite economiche subite, le spese sostenute in conseguenza del reato, i costi necessari per eliminare o ridurre le conseguenze dannose della condotta illecita e il mancato guadagno causalmente collegato al fatto di reato;
– i danni non patrimoniali, comprensivi del danno morale sofferto dalla vittima, del danno all’immagine, del danno alla reputazione e, nei casi previsti dall’ordinamento, del danno biologico derivante dalla lesione dell’integrità psicofisica della persona;
La natura e l’entità del risarcimento devono essere valutate alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto e adeguatamente dimostrate mediante documentazione, testimonianze, consulenze tecniche o altri elementi di prova utilizzabili nel procedimento.
Con la sentenza di condanna dell’imputato, il Giudice liquida anche il risarcimento dovuto alla parte civile e può assegnare anche una provvisionale immediatamente esecutiva, ossia una somma di denaro che deve essere corrisposta subito e prima che la sentenza divenga irrevocabile.
CHI PUO’ COSTITUIRSI
La costituzione di parte civile può essere effettuata da chi abbia subito un danno direttamente riconducibile al reato e, nella maggior parte delle situazioni, si tratta solitamente della stessa persona offesa.
In altre circostanze possono assumere rilievo anche posizioni ulteriori, come quelle dei familiari della vittima, degli eredi o di altri soggetti che abbiano patito conseguenze dannose in relazione al fatto.
L’individuazione del soggetto legittimato richiede comunque una verifica basandosi sul caso concreto.
COSTITUIRSI O AGIRE IN SEDE CIVILE?
Non sempre la costituzione di parte civile nel processo penale rappresenta la soluzione più opportuna ed anzi vi sono situazioni nelle quali è maggiormente conveniente la proposizione di un autonomo giudizio civile per l’accertamento ed il risarcimento del danno.
La scelta tra processo penale e giudizio civile dipende da numerosi fattori, tra i quali:
– la complessità dell’accertamento e la consistenza della prova del danno;
– i tempi prevedibili del procedimento;
– la consistenza del pregiudizio subito;
– la strategia processuale scelta dall’imputato.
Una valutazione preventiva consente di comprendere quale strumento possa offrire le maggiori possibilità di tutela nel caso concreto.
ASSISTENZA LEGALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
La persona offesa o il danneggiato dal reato non possono costituirsi parte civile nel procedimento penale autonomamente, ma necessitano del ministero di un avvocato.
La predisposizione dell’atto di costituzione richiede l’analisi degli atti processuali, la corretta individuazione delle voci di danno risarcibili e la successiva partecipazione al processo penale.
Lo studio assiste persone fisiche, professionisti e imprese che abbiano subito un danno derivante da reato, valutando la possibilità di costituirsi parte civile e seguendo tutte le fasi successive sino alla discussione del processo ed alla presentazione delle conclusioni della parte civile.