OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE: SIGNIFICATO E CONSEGUENZE
La richiesta di archiviazione è l’atto con cui il Pubblico Ministero chiede al Giudice per le Indagini Preliminari di disporre la chiusura del procedimento penale senza esercitare l’azione penale nei confronti dell’indagato.
L’archiviazione non coincide necessariamente con l’accertamento dell’innocenza della persona sottoposta alle indagini. Essa può essere richiesta per diverse ragioni previste dall’ordinamento, tra cui l’insufficienza degli elementi raccolti, l’inidoneità delle prove a sostenere l’accusa in giudizio o altre circostanze che impediscano la prosecuzione del procedimento.
Prima che il giudice assuma una decisione definitiva, la legge riconosce alla persona offesa specifici strumenti di tutela, tra cui la possibilità di opporsi alla richiesta di archiviazione.
CHI PUO’ OPPORSI ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
L’opposizione può essere proposta dalla persona offesa dal reato che abbia manifestato la volontà di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione.
Attraverso questo strumento la vittima può sottoporre al giudice elementi che ritiene non adeguatamente valutati nel corso delle indagini oppure evidenziare la necessità di ulteriori accertamenti investigativi.
L’opposizione non può limitarsi a contestare genericamente la valutazione del Pubblico Ministero. L’atto deve indicare, a pena di inammissibilità, l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, specificando quali ulteriori accertamenti si ritengano necessari ai fini della corretta ricostruzione dei fatti.
Possono essere richieste, ad esempio, l’audizione di ulteriori testimoni, l’acquisizione di documenti, l’esame di comunicazioni telefoniche o telematiche, l’acquisizione di referti medici o qualsiasi altra attività investigativa che appaia concretamente utile all’accertamento della responsabilità.
ENTRO QUALI TERMINI DEVE ESSERE PRESENTATA
Quando il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione del procedimento, la persona offesa che abbia chiesto di essere informata dell’eventuale richiesta riceve un apposito avviso. Dalla notificazione dell’avviso decorre il termine entro il quale può essere proposta opposizione.
Anche per tale ragione il Codice di Procedura Penale ha ampliato il numero delle comunicazioni che questa deve ricevere durante le indagini preliminari relative ai reati di cui sopra,
Ai sensi dell’art. 410 c.p.p., la persona offesa può presentare opposizione entro venti giorni dalla notificazione della richiesta di archiviazione. Nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, il termine è elevato a trenta giorni.
La facoltà di depositare integrazioni di querela, memorie e produrre documentazione ulteriore può consentire di portare all’attenzione del pubblico ministero nuovi elementi di prova, quali messaggi, e-mail, comunicazioni sui social network, registrazioni, referti medici, certificazioni psicologiche o altri elementi rilevanti ai fini della ricostruzione della condotta persecutoria.
COSA ACCADE DOPO L’OPPOSIZIONE
Ricevuta l’opposizione il Giudice, se non la ritiene inammissibile, fissa un’udienza per decidere sulla fondatezza delle ragioni dell’opposizione; all’esito Egli può:
– disporre l’archiviazione del procedimento;
– ordinare al Pubblico Ministero lo svolgimento di ulteriori indagini;
– ordinare al Pubblico Ministero di formulare l’imputazione, ossia di chiedere la celebrazione del processo a carico dell’imputato.
ASSISTENZA LEGALE NELL’OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
La fase dell’opposizione richiede una valutazione approfondita degli atti del procedimento e delle indagini già svolte, oltre che delle ragioni sulla base delle quali si ritiene di non poter esercitare l’azione penale. Una semplice contestazione della richiesta formulata dal Pubblico Ministero non è normalmente sufficiente per ottenere nuovi approfondimenti investigativi.
L’assistenza di un avvocato consente di esaminare il contenuto della richiesta di archiviazione, individuare eventuali lacune investigative e verificare se vi siano elementi di fatto o di diritto idonei a giustificare ulteriori attività istruttorie.
Particolare attenzione deve essere riservata all’individuazione degli accertamenti richiesti, poiché l’opposizione deve indicare in modo specifico l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. La predisposizione dell’atto richiede pertanto una valutazione tecnica della documentazione disponibile, delle dichiarazioni raccolte e delle iniziative processuali concretamente utili ai fini dell’accertamento dei fatti.
Lo Studio assiste persone offese e vittime di reato nell’analisi delle richieste di archiviazione, nella predisposizione degli atti di opposizione e nella tutela dei diritti riconosciuti dalla legge durante tutte le fasi del procedimento penale.