DIFESA PENALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL CdA
L’esercizio della funzione amministrativa espone gli organi di gestione a profili di responsabilità che possono emergere nell’ambito di procedimenti relativi a reati tributari, societari, fallimentari, ambientali, in materia di sicurezza sul lavoro o nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’accertamento della responsabilità dell’amministratore presenta caratteristiche peculiari. Nelle organizzazioni complesse, infatti, le funzioni decisionali e di controllo risultano frequentemente distribuite tra più soggetti e l’individuazione delle responsabilità richiede l’analisi della struttura di governance, delle deleghe conferite, dei flussi informativi interni e delle concrete modalità di esercizio dei poteri gestori.
La difesa richiede pertanto la ricostruzione del contesto organizzativo nel quale la decisione contestata è stata assunta e la verifica degli obblighi giuridici effettivamente gravanti sul singolo componente dell’organo amministrativo.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELEGHE E RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA’
Nelle società dotate di consiglio di amministrazione, la responsabilità penale non può essere ricostruita sulla base della sola appartenenza all’organo collegiale.
Occorre verificare:
– l’assetto dei poteri risultante dallo statuto e dalle deliberazioni societarie;
– l’eventuale attribuzione di deleghe gestorie;
– la composizione e le funzioni dei comitati interni;
– l’esistenza di procure e subdeleghe;
– il contenuto degli obblighi di informazione e vigilanza.
La complessità dell’accertamento aumenta nelle realtà imprenditoriali caratterizzate dalla presenza di una pluralità di centri decisionali e di articolati livelli di attribuzione delle competenze. In tali contesti, la ricostruzione della vicenda richiede l’esame delle modalità attraverso le quali le informazioni hanno circolato all’interno della società, del contenuto delle relazioni presentate agli organi amministrativi e del concreto coinvolgimento dei singoli amministratori nelle decisioni rilevanti per i fatti oggetto di contestazione.
Assume inoltre rilievo la verifica dell’effettivo funzionamento dell’assetto organizzativo adottato dall’impresa, della presenza di procedure interne destinate alla gestione dei rischi e dei sistemi di controllo eventualmente esistenti. Non è raro, infatti, che l’accertamento penale richieda di valutare il rapporto tra le decisioni assunte dagli organi di amministrazione e le informazioni concretamente disponibili al momento dei fatti, evitando valutazioni fondate esclusivamente sull’esito successivamente verificatosi.
La posizione del singolo componente del consiglio deve pertanto essere esaminata alla luce delle specifiche competenze attribuite, delle informazioni ricevute, del ruolo concretamente svolto nell’ambito dell’attività gestoria e della possibilità effettiva di incidere sulle decisioni oggetto di contestazione.
AMMINISTRATORI ESECUTIVI E NON ESECUTIVI
La posizione dell’amministratore delegato presenta profili differenti rispetto a quella degli amministratori privi di deleghe operative.
L’accertamento della responsabilità impone di distinguere tra poteri formalmente attribuiti e poteri concretamente esercitati, verificando il grado di coinvolgimento nelle decisioni contestate, la disponibilità delle informazioni rilevanti e l’effettiva possibilità di intervento.
Particolare attenzione deve essere riservata ai casi nei quali viene contestata una responsabilità derivante da omissioni di vigilanza, da carenze organizzative o dall’asserita mancata adozione di adeguate misure di controllo.
AMMINISTRATORE DI FATTO E GESTIONE DELL’IMPRESA
In numerosi procedimenti l’accertamento non riguarda esclusivamente gli amministratori formalmente nominati.
L’attività investigativa può essere diretta a individuare soggetti che, pur privi di una investitura ufficiale, abbiano esercitato in modo continuativo e significativo poteri tipici dell’organo amministrativo.
La ricostruzione dei processi decisionali, delle interlocuzioni interne ed esterne, dei rapporti bancari e dei poteri concretamente esercitati assume pertanto rilievo determinante nella verifica della sussistenza o meno della figura dell’amministratore di fatto.
RAPPORTI TRA LA RESPONSABILITA’ DELLA PERSONA FISICA E QUELLA DELL’ENTE
Quando la contestazione riguarda reati presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la posizione degli amministratori deve essere esaminata anche in relazione al procedimento instaurato nei confronti della società.
Le scelte difensive impongono una valutazione coordinata delle contestazioni formulate nei confronti della persona fisica e dell’ente, considerando gli effetti che le rispettive posizioni possono produrre sull’assetto complessivo della difesa.
Particolare rilevanza assumono in tale ambito i modelli organizzativi, i sistemi di controllo interno, le funzioni di vigilanza e le procedure adottate dalla società.
ASSISTENZA NEI PROCEDIMENTI PENALI CHE COINVOLGONO COMPONENTI DEL C.D.A.
Lo Studio assiste amministratori unici, amministratori delegati, presidenti del consiglio di amministrazione, consiglieri e componenti degli organi gestori coinvolti in indagini e procedimenti penali connessi all’esercizio dell’attività d’impresa.
L’attività difensiva è orientata alla ricostruzione dell’assetto organizzativo della società, all’analisi delle deleghe e dei flussi decisionali, nonché alla verifica delle competenze concretamente attribuite al soggetto sottoposto a indagine o imputato, al fine di valutare l’effettiva configurabilità delle responsabilità contestate.